L'OBBLIGO DI FORMAZIONE SULL'AI
Cosa dice il testo
Non cosa dice chi te lo vende. Il regolamento è cambiato il 27 luglio 2026 e quasi nessuno l'ha ancora scritto: qui trovi cosa è rimasto, cosa è caduto, e cosa devi fare davvero.
L'AI è già in azienda. La domanda è se qualcuno l'ha deciso.
Qualcuno traduce un'etichetta con ChatGPT. Qualcun altro prepara la bozza di una scheda tecnica, o risponde al questionario di un buyer estero incollando mezza pagina dentro un chatbot. Succede già adesso, in quasi tutte le aziende, e quasi sempre senza che nessuno l'abbia formalmente deciso.
La responsabilità però è dell'azienda, non di chi ha aperto il browser.
Nel frattempo il 7% delle PMI italiane ha avviato programmi strutturati di formazione sull'AI. Il resto la usa e basta.
Il 27 luglio 2026 l'articolo 4 è stato riscritto
Questa è la parte che quasi nessuno ha ancora recepito, ed è il motivo per cui vale la pena leggere questa pagina fino in fondo. L'obbligo di alfabetizzazione sull'AI esiste dal 2 febbraio 2025 ed è l'articolo 4 del Regolamento (UE) 2024/1689, l'AI Act. Ma il testo di quell'articolo non è più quello che trovi citato quasi ovunque.
Il Regolamento (UE) 2026/1744, in vigore dal 27 luglio 2026, lo ha sostituito. Cambia il verbo, e con il verbo cambia la sostanza.
adottano misure per garantire nella misura del possibile un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale
adottano misure volte a sostenere lo sviluppo dell’alfabetizzazione in materia di IA del loro personale [...] Tale obbligo non impone ai fornitori o ai deployer di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in materia di IA per alcuna persona.
Il motivo è scritto nel regolamento stesso: un obbligo rigido crea un onere di conformità aggiuntivo, in particolare per le imprese più piccole. La data di applicazione non è cambiata, resta il 2 febbraio 2025: è cambiato il contenuto dell'obbligo.
Se qualcuno ti sta vendendo un corso citando il dovere di garantire un livello sufficiente di competenza, ti sta citando una norma abrogata.
A chi si applica, in parole normali
Il regolamento parla di fornitori e di deployer. Fornitore è chi sviluppa o immette sul mercato un sistema di AI. Deployer è chi lo usa nell'ambito della propria attività: se in azienda si usa ChatGPT, Copilot o Gemini per lavorare, il deployer sei tu.
L'obbligo copre il personale e chiunque usi quei sistemi per conto dell'azienda, quindi anche collaboratori e fornitori di servizi. E non riguarda solo i sistemi cosiddetti ad alto rischio: vale per qualunque sistema di AI, anche il più banale.
La storia della multa da 35 milioni
Da mesi gira l'idea che chi non forma il personale rischi fino a 35 milioni di euro. Quella cifra esiste, ma sta da un'altra parte.
È il massimale dell'articolo 99, paragrafo 3, e riguarda una cosa sola: le pratiche di AI vietate dall'articolo 5. Punteggio sociale, manipolazione subliminale, riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro. Cose che una PMI italiana normalmente non fa.
L'articolo 4 non compare in nessuno dei paragrafi dell'articolo 99 che fissano i massimali. Né citato direttamente, né richiamato di rimbalzo. C'è anche un dettaglio che chi usa quella cifra non racconta mai: per le PMI la sanzione è pari al minore tra l'importo fisso e la percentuale sul fatturato, non al maggiore.
Chi ti dice "formati o rischi 35 milioni" sta sbagliando norma.
Detto questo, saremmo disonesti a fermarci qui, perché la conclusione comoda sarebbe che non succede niente. Non è così. Il primo paragrafo dello stesso articolo 99 impegna gli Stati membri a prevedere sanzioni per qualsiasi violazione del regolamento, e la Commissione europea ha messo per iscritto che le autorità nazionali di vigilanza possono sanzionare le violazioni dell'articolo 4. In Italia, nello schema di decreto trasmesso alle Camere a luglio 2026, l'articolo 4 non era tra le violazioni sanzionate: i decreti definitivi sono stati approvati il 4 agosto 2026 e alla data di questa pagina non sono ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Non esiste una multa per la formazione. Esiste un obbligo, e le conseguenze del non rispettarlo stanno altrove.
Dove il rischio è concreto
Tre strade, in ordine di probabilità per un'azienda di quindici o trenta persone.
- Il GDPR. Se dentro un prompt finiscono dati di clienti, fornitori o dipendenti, quello è un trattamento di dati personali. Il GDPR obbliga già oggi a istruire chi tratta quei dati, e le sanzioni arrivano fino al 4% del fatturato. È qui che l'enforcement colpisce davvero: le sanzioni sull'AI in Europa finora sono state sulla privacy, non sull'AI Act.
- L'articolo 26, per chi usa sistemi ad alto rischio. Chi esercita la sorveglianza umana su questi sistemi deve avere competenza, formazione e autorità necessarie. L'articolo 26 è tra quelli sanzionati, fino a 15 milioni o al 3%. Ma attenzione alla data: l'omnibus di luglio ha rinviato questi obblighi al 2 dicembre 2027 per i sistemi dell'allegato III, come quelli per la selezione del personale o la valutazione creditizia.
- La formazione come attenuante. Quando un'autorità decide l'importo di una sanzione, per qualsiasi violazione, valuta anche le misure organizzative che l'azienda ha adottato e se la violazione sia dolosa o colposa. Avere la formazione documentata sposta l'ago. Non averla lo sposta dall'altra parte.
C'è poi una quarta strada, che non riguarda le sanzioni ma i contratti: i questionari di conformità che arrivano dai clienti esteri. Quelli non aspettano il legislatore, e chiedono se il personale è formato.
Cosa NON serve
Su questo tema si vende molto fumo. Ecco cosa le fonti ufficiali dicono che non è richiesto.
- Nessun certificato. Le risposte ufficiali della Commissione lo dicono così: non serve un certificato, le organizzazioni possono tenere una registrazione interna delle formazioni svolte.
- Nessuna formazione o certificazione esterna obbligatoria. Lo scrive l'AI Act Service Desk della Commissione: non c'è obbligo di formazione esterna né di certificazione esterna.
- Nessun livello da raggiungere. Lo dice il testo dell'articolo 4 oggi in vigore: l'obbligo non impone di garantire un livello specifico di alfabetizzazione per alcuna persona. Non c'è una soglia, e quindi non c'è un esame da superare.
- Nessuno certifica la tua conformità. Il regolamento non prevede accreditamenti per chi eroga la formazione, né un attestato di conformità all'articolo 4. Chi si presenta come ente autorizzato a rilasciarlo si attribuisce un ruolo che nel testo non c'è: puoi verificarlo aprendo il regolamento.
Piattaforme di compliance, audit da cinquemila euro, certificazioni che nessuno ha istituito: è questo il fumo, e costa caro.
Cosa fare davvero, anche da soli
L'obbligo è di mezzi e va commisurato al contesto: alle dimensioni dell'azienda, a cosa fa, a chi usa cosa. Per un'azienda di quindici o trenta persone quattro passaggi bastano a costruire una posizione difendibile, e non serve comprare niente per farli.
- Scrivi cosa si usa già. Un foglio, due colonne: quale strumento, chi lo usa, per fare cosa. Nella maggior parte delle aziende questo elenco non esiste, e quasi sempre è più lungo di quanto il titolare si aspetti.
- Decidi due regole sui dati. Cosa non finisce mai dentro un prompt: dati dei clienti, listini, contratti, dati dei dipendenti. Due righe scritte valgono più di un regolamento di venti pagine che nessuno legge.
- Forma chi la usa, in modo proporzionato. Non serve un percorso lungo: serve che chi usa lo strumento sappia cosa fa, cosa sbaglia e cosa non deve metterci dentro. Chi ha ruoli più delicati merita qualcosa in più.
- Tieni traccia. Data, chi c'era, cosa è stato fatto. Non serve un attestato per legge, ma un registro interno è ciò che ti permette di dimostrare le misure adottate, che è esattamente il punto dell'obbligo.
Se fai queste quattro cose e le tieni aggiornate, hai adottato misure proporzionate e puoi dimostrarlo. Che è ciò che la norma chiede, oggi ancora più chiaramente di prima.
Le date che contano
- 2 febbraio 2025 — l’obbligo di alfabetizzazione è in applicazione.
- 27 luglio 2026 — l’articolo 4 viene riscritto: non impone più di garantire un livello specifico.
- 2 agosto 2026 — si applica l’articolo 50 sulla trasparenza: chi mette a disposizione un chatbot deve dichiarare che si parla con una macchina, e i contenuti generati vanno marcati. Per una piccola azienda oggi è questo l’obbligo che morde, non l’alto rischio.
- Agosto 2026 — le autorità nazionali di vigilanza del mercato iniziano a vigilare. In Italia l’autorità designata è l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
- 2 dicembre 2027 — si applicano gli obblighi sui sistemi ad alto rischio dell’allegato III, rinviati dall’omnibus di luglio.
Le fonti, per controllare
- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), testo italiano · EUR-Lex
- Regolamento (UE) 2026/1744, che ha riscritto l’articolo 4 · EUR-Lex
- AI Act, versione consolidata al 27 luglio 2026 · EUR-Lex
- Alfabetizzazione AI: domande e risposte ufficiali · Commissione europea
- AI Act Service Desk, domande frequenti · Commissione europea
- Raccolta delle pratiche di alfabetizzazione AI · Commissione europea
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, in materia di intelligenza artificiale · Gazzetta Ufficiale
- Schema di decreto legislativo di adeguamento (Atto del Governo n. 421) · Camera dei Deputati
- Innovazione digitale nelle PMI, ricerca 2025-2026 · Osservatori Digital Innovation, Politecnico di Milano
Contenuti verificati sulle fonti ufficiali il 28 agosto 2026.
Se vuoi andare oltre la lettura
Due modi, uno gratuito e uno no. Il primo non chiede niente in cambio: è la stessa materia di questa pagina, letta insieme, con le domande che vuoi fare.
AI Act: leggiamolo insieme
Un'ora online, la sera. Apriamo i testi a schermo e li leggiamo: l'articolo 4 come è oggi, l'articolo 99, lo schema di decreto italiano. Per cinquanta minuti non si vende niente.
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